cristina mantegna to. Ma la ricostruzione pare tutto sommato poco realistica a meno che non si voglia pensare che l’alienazione dei terreni sarebbe potuta servire al beneficiario dell’usufrutto per restituire un prestito non dichiarato: un’ipotesi che però allo stato è destinata a rimanere tale in assenza di ulteriori fonti che testimonino, o suggeriscano, tempi e modalità di estinzione dell’eventuale debito contratto. Se in futuro nuovi ritrovamenti facessero maggior chiarezza in tal senso, allora potrebbero trovare una spiegazione anche le carte di vendita redatte in duplice esemplare, di cui si è detto, che verrebbero giustificate dal fatto che sia il creditore che il debitore, formalmente presentati come acquirente-testatore e venditoreusufruttuario, nutrissero l’interesse di detenere il documento relativo all’accordo stipulato. Il nostro viaggio si avvia alla conclusione e, per tornare alla cartula ordinationis/iudicati otestamentumche documenti o meno disposizioni di ultime volontà, non resta che osservare come essa sarebbe stata ripetuta nel corso dell’XI e ancora nel XII secolo quando, però, quel rivolo romano osservato sin dall’inizio nell’epoca del rinascimento giuridico si ingrossò e aprì la strada verso un’ulteriore trasformazione, secondo il solito gioco di spinte e controspinte. Con circa un secolo di ritardo rispetto a luoghi più all’avanguardia, come ad esempio Bologna,59 anche in area lombardopadana si recuperò per gradi il testamento romano, nella sua natura e nelle sue manifestazioni documentarie più corrispondenti alla configurazione di epoca classica. E così, nel 1173 a Piacenza il tabellionePetrusSavinus produsse untestamentum in scriptis60 con l’istituzione d’erede seguita 59 Ci si limita a ricordare Bertram 1992, pp. 309–310, dove si dà conto di quattro esemplari di testamento con istituzione d’erede nell’XI secolo bolognese, poi divenuti 28 nel XII secolo. 60 Piacenza, Archivio del Capitolo di S. Antonino, Diplomatico b. 5, n. 819. La distinzione tra testamentoin scriptis (con documento scritto) e sine scriptis (senza documento scritto) sarebbe stata teorizzata di lì a poco nei trattati di ars notaria (arte notarile) – dal Formularium tabellionumattribuito a Irnerio allaSumma totius artis notariae di Rolandino de’ Passaggeri –, tutti richiamati in Calleri 2019, pp. 170–171 e note corrispondenti (consultato il 25 febbraio 2024). 197 Verso un nuovotestamentum
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