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cristina mantegna Nel panorama documentario italiano ancora una volta il IXsecolo si rivela dunque decisivo nella definizione di una tipologia negoziale e documentaria che, in queste circostanze, appare ancora piuttosto fluida per la verità se si pensa a certe oscillazioni nell’uso e nelle scelte lessicali, percepibili ad esempio nelle ultime volontà di due grandi imperatrici del Regnum Italiae: Angelberga, vedova di Ludovico II, con la sua pagina testamenti et iudicati atque dispositionis dell’877,28 e Ageltrude, vedova di Guido imperatore, con il suo iudicatumdel 923.29 In entrambe le occasioni, due diversi notai adottarono le forme tipiche appena descritte e nel contempo anticiparono sviluppi futuri modificando l’incipit del testo che, privato del nome del destinatario, perdeva anche la sua caratteristica articolazione epistolare. Inoltre, adottarono con sistematicità i verbi volo, statuo, iudico, decerno, salvo occasionali cedimenti versodono, trado, offero che non mettevano in alcun modo in discussione la natura dell’atto e del documento, chiuso ancora con la clausola di revocabilità nella pergamena per Ageltrude. E non diversamente avveniva per i documenti redatti in nome di piccoli e medi proprietari ignoti alla grande storia, tanto che a Brescia, in maniera significativa ancora alla metà del X secolo, lacartula ordinationis seu traditionis di un certo Bernardo del fu Bernardo30 sembra assumere contorni più vaghi e richiamare una donazione reservato usufructu con corresponsione di unlaunegilt da parte del futuro erede, conferendo però in questo modo un indiscutibile carattere bilaterale ad un atto che da un paio di secoli aspirava invece ad acquisire una natura opposta, unilaterale. 27 Un esempio è in Zuffrano 2018, n. 6, pp. 42–44 (a. 882): «Et non liceat mihi, qui supra Leoperti clerico, exinde a modo nolle quod semel volui, sed quod a me factum vel conscriptum est, sub iusiurandum inviolabiliter conservare promitto» (E non sia lecito a me, Leoperto chierico, in seguito non volere ciò che ho voluto una volta (primieramente), ma prometto sotto giuramento di osservare in maniera inviolabile ciò che qui, in questa occasione, è stato da me fatto o messo per iscritto). 28 Cfr. Falconi 1979, n. 20, pp. 49–50 (in copia); sul testamento di Angelberga quale espressione del profilo pubblico e privato dell’imperatrice, v. La Rocca 2006, pp. 139–140. 29 Si veda Drei 1924, n. XXVIII, pp. 94–96; si tratterebbe del terzo testamento dell’ormai anziana Ageltrude sul quale cfr. Guglielmotti 2012, p. 183 (consultato il 9 febbraio 2024). 30 Cfr. Cossandi 2020, n. 52, pp. 242–245 (a. 954). 189

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