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cristina mantegna scolorire l’una nell’altra – il testamento nel codicillo;6 il legato nella donatio mortis causa – tanto che nel VI secolo vennero considerate equivalenti tra loro, come suggerisce un breve brano dell’Epitome Iuliani:«res (…) ex diversis aliis causis adquisitae, veluti ex testamento, ex donatione, ex legato vel alio huiuscemodi casus».7 Nel passaggio dalla tarda antichità all’alto medioevo, la donazione mortis causa è dunque una delle alternative al testamentumma, tra tutte, è quella destinata ad avere maggior fortuna nei secoli a seguire. Era infatti impensabile che i Longobardi, nel frattempo stanziatisi in Italia,8 potessero comprendere un atto unilaterale come il testamento romano così come l’essenza della successione testamentaria che da esso dipendeva: per il loro ordinamento, negozi e atti giuridici erano perfetti solo se bilaterali ed esisteva solo la successione legittima, fondata cioè sui vincoli di sangue. Invece, ladonatio mortis causaera più vicina alla mentalità giuridica longobarda cui era familiare il concetto di donazione non interamente irrevocabile9 e ciò le permise di trovare la sua naturale prosecuzione in altre forme negoziali, come la donazionereservato usufructu ma soprattutto come la donazionepost obitumche ne costituiva una sorta di rilettura in chiave romano-germanica. Erano, infatti, negozi bilaterali, anche se la volontà del donante era assolutamente prevalente rispetto a quella del donatario, e irrevocabili per legge,10 venendo incontro nel medioevo alle esigenze della Chiesa che ne era la più frequente destinataria. 6 Il codicillo era in origine una lettera per l’erede o per il legatario, con la quale il testatore chiedeva loro di «dare o fare qualcosa a beneficio di altri»; non aveva bisogno di particolari formalità (testimoni o sigilli) e veniva considerato autonomo rispetto al testamentum (v. Pugliese 1991, pp. 681–682), ma ne condivideva il carattere di unilateralità e revocabilità (v. Leicht 1960, p. 238). 7 Beni (…) acquisiti secondo diversi altri motivi, per testamento, per donazione, per legato o per altro motivo simile; si veda Ep. Iul. 162 (36,32). 8 In questa sede, basti Delogu-Guillou-Ortalli 1980, pp. 3–216. 9 Si pensi ad esempio alla thingatio (il termine non è traducibile) che nell’Editto di Rotari (Roth. 171) era intesa come una donazione priva di launechild(un corrispettivo simbolico del dono ricevuto) e revocabile in casi particolari (cfr. Cortese 1988, pp. 1007–1010). 10 All’irrevocabilità della mortis causa donatio e della donazione post obitumera possibile derogare sia secondo l’ordinamento romano (cfr. D. 38,6,16 e 30) che secondo quello romano-germanico del IXsecolo (v. Loth. 17 che revocava Karol. M. 78); su questo il rinvio è a Vismara 1941, p. 343. 185

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