“volo et instituto”: a journey through the dispositions in northern italian wills 184 Così, nel II secolo d.C., Gaio descriveva la natura del testamentumche a quell’epoca era la principale forma negoziale e documentaria, dalla natura unilaterale e revocabile, per manifestare le disposizioni di ultime volontà.2 Ma come sappiamo,3 nell’affermazione del giurista romano si rifletteva solo uno stadio di un processo in piena evoluzione che avrebbe portato l’imperatore Costantino, nel IV secolo, ad ammettere che «la volontà manifestata dal padre con qualsiasi scrittura ha tra i figli l’immediato valore di un testamento».4 L’attenzione si era spostata sulla volontà del testatore che acquistava sempre maggior rilievo a scapito dell’istituzione d’erede e indipendentemente dalla forma in cui si esprimeva, favorendo di conseguenza la diffusione di altre scritture: il legato,5 il codicillo, e una particolare fattispecie della donazione, la mortis causa donatio. E con lo scorrere del tempo, queste diverse scritture finirono per 1 I testamenti ricevono vigore dall’istituzione degli eredi e per questo l’istituzione d’erede è intesa quale elemento principale e fondamento del testamento. 2 Il passo è tratto da Gai. 2,229 poi confluito in D. 28,6,1,3. Tale principio sarebbe stato ripreso nel medioevo, con la riscoperta del diritto romano, e venne inserito da Rolandino de’ Passaggeri nella sua Summa totius artis notariae (cfr. Rolandinus 1546, pars II cap. VIII de testamentis et ultimis voluntatibus, p. 232). 3 Si vedano Pugliese 1991, p. 945 in cui si rinvia a C. 6,23,15,1 e C. 6,23,24; Amelotti 1966, pp. 243–249; Vismara 1939, pp. 74–76, 101–103. Bisogna peraltro ricordare che già nel III secolo Modestino affermava: «Testamentum est voluntatis nostrae sententia de eo quod, quis post mortem fieri velit» (Il testamento è pensiero espresso della nostra volontà a proposito di quello che chiunque vuole venga fatto dopo la propria morte), in D. 28,1,1. 4 Amelotti 1966, p. 246. 5 Per il diritto romano, il legato corrispondeva al conferimento di un bene compiuto per disposizione testamentaria e a titolo di liberalità; su di esso e sulle sue diverse fattispecie, v. Pugliese 1991, pp. 691–698. Le premesse romane “Volo et statuo”. Viaggio tra le disposizioni di ultime volontà dell’Italia settentrionale nell’alto medioevo Testamenta vim ex institutione heredum accipiunt et ob id veluti caput atque fundamentum intelligitur totius testamenti heredis institutio.1
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